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Registro Comunale delle Dichiarazioni Anticipate di Trattamento Sanitario

 

Le Disposizioni anticipate di trattamento, comunemente definite “testamento biologico” o “biotestamento” sono regolamentate dall’art. 4 della legge 219 del 22 dicembre 2017. Tale legge prevede la possibilità per ogni persona, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte, di esprimere la propria volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto su:

  • Accertamenti diagnostici;
  • Scelte terapeutiche;
  • Singoli trattamenti sanitari.

Possono fare le DAT tutte le persone che siano:

  • Maggiorenni;
  • Capaci di intendere e volere.

Sono accettate e annotate solo le dichiarazioni rese da cittadini che risultino RESIDENTI nel Comune di San Vito al Tagliamento all'atto della richiesta. Il trasferimento della residenza in altro Comune o all'estero non comporta comunque la cancellazione dal Registro.

 

Come fare le DAT

 

Le DAT devono essere redatte:

  • per atto pubblico;
  • per scrittura privata autenticata;
  • per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio dello stato civile del comune di residenza, che provvede all'annotazione in apposito registro.

Nessun comune può fornire indicazioni sulle disposizioni che devono essere contenute nelle dichiarazioni e non assume in alcun caso la funzione di fiduciario, in quanto detto trattamento di dati sensibili non può essere eseguito da questa Amministrazione.

Si precisa che il registro non è pubblico. Possono prendere visione delle informazioni ivi contenute il dichiarante e, solo se espressamente indicati nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio consegnata al Comune, il medico di famiglia e i sanitari che avranno in cura il dichiarante, il fiduciario e il supplente del fiduciario, se nominati, il notaio che ha redatto l'atto.

Le DAT sono esenti dall’obbligo di registrazione, dall’imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa.

Le DAT sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento.


Nomina del Fiduciario

 

La Legge prevede la possibilità di indicare nelle DAT un fiduciario, la cui scelta è rimessa completamente alla volontà del disponente. Il Fiduciario deve essere maggiorenne e capace di intendere e volere; è chiamato a rappresentare l’interessato nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.

Nel caso in cui le DAT non contengano l’indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o sia diventato incapace, le DAT mantengono efficacia in merito alla volontà del disponente.

 

Ruolo del medico

 

Il medico è tenuto al rispetto delle DAT, le quali possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico stesso, in accordo con il fiduciario se:

  • Appaiono palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente;
  • Sussistano terapie non prevedibili all’atto della sottoscrizione capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita.

Chi può fare le DAT

 

Le DAT potranno essere consegnate solo a:

  • Il disponente;
  • Il medico curante;
  • Il fiduciario.

Sono esclusi tutti i rimanenti soggetti.

 

Presentazione della dichiarazione

 

Tranne nel caso in cui venga redatta dal notaio, la dichiarazione deve essere presentata PERSONALMENTE dal dichiarante al funzionario incaricato previo appuntamento.

Il funzionario comunale incaricato della tenuta e dell’aggiornamento del registro che riceve la dichiarazione, rilascerà un'attestazione riportante il numero progressivo di registrazione nel Registro delle DAT. Sarà in ogni momento possibile modificare o revocare la dichiarazione, attraverso successiva dichiarazione, da rendersi con le medesime modalità. 

 

Dove rivolgersi

Le DAT possono essere presentate, previo appuntamento telefonico: