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    ACCESSO CIVICO

     

    Accesso Civico "semplice" e Accesso Civico "generalizzato"

    Riferimenti Normativi (Accesso Civico "semplice"): art. 5, c.1, d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii./art. 2 c.9 - bis, L. 241/1990

    Riferimento Normativo (Accesso Civico "generalizzato"): art. 5, c.2, d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.


    Che cos'è 

    L'accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo.


    Come esercitare il diritto
     

    La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e va indirizzata al Responsabile della Trasparenza.

    All'interno del Comune di San Vito al Tagliamento, il Responsabile della Trasparenza è il Segretario Generale dott. GRANDO Loris (tel. 0434-842910).

    La richiesta può essere redatta sul modulo appositamente predisposto [Modello accesso civico]  e presentata:

    - tramite posta elettronica all'indirizzo: comune.sanvitoaltagliamento@certgov.fvg.it

    - tramite posta ordinaria : Comune di San Vito al Tagliamento, Piazza del Popolo n.38, 33078 San Vito al Tagliamento PN

    - direttamente presso l'Ufficio Protocollo del Comune 

    Il procedimento 

    Il Responsabile della Trasparenza, dopo aver ricevuto la richiesta, la trasmette al Responsabile del Servizio per materia e ne informa il richiedente. Il Responsabile del Servizio, entro trenta giorni, pubblica nel sito web http://www.comune.san-vito-al-tagliamento.pn.it il documento, l'informazione o il dato richiesto e contemporaneamente comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale; altrimenti, se quanto richiesto risulti già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.


    Ritardo o mancata risposta
     

    Nel caso in cui il  Responsabile per materia ritardi o ometta la pubblicazione o non dia risposta, il richiedente può ricorrere, utilizzando l’apposito modello, al soggetto titolare del potere sostitutivo  (ad oggi non è stato individuato e quindi trova applicazione l'Art. 2 della Legge 241/90 e s.m.i.), il quale, dopo aver verificato la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, pubblica nel sito web http://www.comune.san-vito-al-tagliamento.pn.it quanto richiesto e contemporaneamente ne dà comunicazione al richiedente, indicando il relativo collegamento ipertestuale.

    Tutela dell'accesso civico 

    Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione dell'Amministrazione o dalla formazione del silenzio.

           

    LINEE GUIDA ANAC ACCESSO CIVICO SEMPLICE E GENERALIZZATO

      Allegato_A_N_AC_Determinazione_28-12-2016_n_1309.pdf565 K

      DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.117 DEL 22.06.2017

        GC_N.117-2017.pdf0.9 M

        Circolare n.2/2017 Attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato

          Circolare_n.2-2017_CIR_FOIA.pdf1.2 M