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    Ufficio Anagrafe Canina

    Legge Regionale n.20/2012  "Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione"

    Detentore: ogni soggetto giuridico che, a qualunque titolo, è responsabile in ordine alla custodia e al benessere dell'animale di affezione, provvedendo alla sua sistemazione e a fornirgli adeguate cure e attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici, secondo l'età, il sesso, la specie e la razza dell'animale.

    Chiunque sia detentore di un cane è tenuto

    Iscrizione in Banca Dati Regionale BDR

    Veterinario

    Entro il 60° giorno di vita

    I cuccioli non possono essere ceduti o venduti privi di chip

    Dall'acquisto - Detenzione di cani provvisti di chip ma non registrati in BDR

    Veterinario

    Entro 10 giorni

    Animali già identificati con Chip - Mod.1 - Autodichiarazione per l’identificazione e la registrazione dell’animale d’affezione nella BDR

    Acquisizione cane già registrato in BDR

    Comune

    Entro 10 giorni

    Mod.2 - generalità, indirizzo e numero di telefono di chi cede il cane - documento sottoscritto dal cedente sia da chi acquisisce l'animale

    Smarrimento

    Comune

    Entro 5 giorni

    Mod.2 - Autodichiarazione per la comunicazione delle variazioni anagrafiche

    Ritrovamento

    Comune

    Entro 5 giorni

    Mod.3  - Autodichiarazione di ritrovamento dell'animale

    Sottrazione

    Comune

    Entro 5 giorni

    Mod.2 - Allegare copia della denuncia presentata all'Autorità Giudiziaria

    Cessione

    Comune

    Entro 10 giorni

    Mod.2 - generalità, indirizzo e numero di telefono del nuovo detentore. Il Mod.2 va sottoscritto sia dal detentore sia da chi acquisisce l'animale

    Acquisizione per successione a seguito di decesso del detentore

    Comune

    Entro 10 giorni

    Mod.2 - Autodichiarazione per la comunicazione delle variazioni anagrafiche

    Morte del cane - Cancellazione

    Comune Veterinario

    Entro 30 giorni

    Mod.2 - allegare il Certificato Veterinario di decesso o quello del Servizio Pubblico o privato che ha curato il ritiro dell'animale, a meno che il Veterinario Libero Professionista accreditato abbia provveduto alla registrazione del decesso per via telematica

    Variazione di residenza

    Comune

    Entro 30 giorni

    Mod.2

    Ricordarsi sempre di inserire/verificare che in BDR ci sia uno o più numeri di telefono aggiornati del detentore affinchè questo sia sempre raggiungibile

    Chiunque sia detentore di un cane è tenuto a :

      Chiunque sia detentore di un cane è tenuto27 K

      Art. 2 L.R. 20/2012

       (Definizioni)

      Animali di affezione: ogni animale tenuto o destinato a essere tenuto, per compagnia o affezione, senza essere destinato alla produzione di alimenti per il consumo umano, nonché quelli utilizzati dai disabili, per la pet-therapy, per la riabilitazione e quelli impiegati nella pubblicità e nei pubblici spettacoli;

       

      Art. 4

       (Responsabilità e doveri del detentore)

      1.    Chiunque detenga un animale di affezione è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua idonea sistemazione, fornendogli adeguate cure e attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici, secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, avuto riguardo alla specie, alla razza, all'età e al sesso, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 36.

      2.    Il detentore di animali di affezione, nel rispetto delle prescrizioni di cui al regolamento previsto all'articolo 36, è tenuto a: 

       

      a) garantire il ricovero adeguato alla specie;

      b) rifornire l'animale di cibo e acqua necessari alla specie;

      c) assicurare il benessere fisico ed etologico e la prevenzione e le cure sanitarie adeguate alla specie;

      d) rispettare le caratteristiche fisiologiche e comportamentali dell'animale adibito alla riproduzione, garantendo il rispetto della salute e del benessere della progenitura e della femmina gravida o allattante;

      e) consentire l'esercizio fisico adeguato alla specie;

      f) impedire la fuga in relazione alla specie e rispettare gli obblighi dell'uso del guinzaglio e della museruola ove previsto;

      g) adottare modalità idonee a tutela di terzi e di altri animali da danni e aggressioni;

      h) assicurare la pulizia dell'ambiente di vita dell'animale;

      i) trasportare l'animale in modo adeguato alla specie.

       

      3.    Nel rispetto delle esigenze etologiche di specie, è vietato allontanare dalla madre i cuccioli di cane e gatto al di sotto dei due mesi di età, salvo per necessità certificate dal veterinario curante.

      4.    Gli animali di affezione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16, comma 6, possono essere soppressi solo da un medico veterinario con farmaci ad azione eutanasica, previa anestesia profonda, nel caso in cui l'animale risulti gravemente ammalato e sofferente, con prognosi certificata dal medico veterinario.

      5.    Il Sindaco, ai sensi dell' articolo 19 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43 (Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica), secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 36, dispone il ricovero, a spese del detentore, presso le strutture di cui all'articolo 7, di tutti gli animali di affezione detenuti in condizioni tali da causare disagio all'animale o da non garantire la pubblica sicurezza o l'igiene pubblica. 

       

       Art. 5

       (Divieti e prescrizioni)

      1.      È vietato:

       a) abbandonare cani, gatti o altri animali di affezione, nonché lasciarli cronicamente incustoditi per un tempo incompatibile con le loro necessità fisiologiche ed etologiche, con riguardo alla specie, alla razza, all'età e al sesso;

       

      b) utilizzare animali nella pratica dell'accattonaggio;

      c) vendere animali a minorenni;

      d) organizzare, promuovere o assistere a combattimenti fra animali;

      e) detenere animali di affezione in numero o condizioni tali da causare problemi di natura igienica o sanitaria, ovvero da recare pregiudizio al benessere degli animali stessi;

      f) detenere animali a chiunque sia stato riconosciuto colpevole di reato di maltrattamento e crudeltà nei confronti degli stessi;

      g) cedere animali di affezione a chiunque possa farne uso o commercio per sperimentazioni o spettacoli.

      g bis) il dono degli animali come premio, ricompensa, omaggio o regalo nell'ambito di giochi, feste e sagre, lotterie, attività commerciali, spettacoli;

      g ter) detenere cani legati a catena fissa. Per periodi di tempo non superiori a otto ore nell'arco della giornata, è permesso detenere i cani a una catena lunga almeno quattro metri a scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di almeno quattro metri e di altezza di due metri dal terreno. La catena deve essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità. Il cane deve potere in ogni caso raggiungere facilmente riparo, cibo e acqua.

       

      Contatti

       

      Personale dell'ufficio: Corazzin Mara

       

      Sede del servizio: Piazza del Popolo, 38 (piano primo)

      Telefono: 0434-842933

      Orario per il pubblico:

      Si riceve per appuntamento - informazioni