ACCESSO CIVICO
Accesso Civico "semplice" e Accesso Civico "generalizzato"
Riferimenti Normativi (Accesso Civico "semplice"): art. 5, c.1, d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii./art. 2 c.9 - bis, L. 241/1990
Riferimento Normativo (Accesso Civico "generalizzato"): art. 5, c.2, d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.
Che cos'è
L'accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo.
Come esercitare il diritto
La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e va indirizzata al Responsabile della Trasparenza.
All'interno del Comune di San Vito al Tagliamento, il Responsabile della Trasparenza è il Segretario Generale dott. GRANDO Loris (tel. 0434-842910).
La richiesta può essere redatta sul modulo appositamente predisposto [Modello accesso civico] e presentata:
- tramite posta elettronica all'indirizzo: comune.sanvitoaltagliamento@certgov.fvg.it
- tramite posta ordinaria : Comune di San Vito al Tagliamento, Piazza del Popolo n.38, 33078 San Vito al Tagliamento PN
- direttamente presso l'Ufficio Protocollo del Comune
Il procedimento
Il Responsabile della Trasparenza, dopo aver ricevuto la richiesta, la trasmette al Responsabile del Servizio per materia e ne informa il richiedente. Il Responsabile del Servizio, entro trenta giorni, pubblica nel sito web http://www.comune.san-vito-al-tagliamento.pn.it il documento, l'informazione o il dato richiesto e contemporaneamente comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale; altrimenti, se quanto richiesto risulti già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.
Ritardo o mancata risposta
Nel caso in cui il Responsabile per materia ritardi o ometta la pubblicazione o non dia risposta, il richiedente può ricorrere, utilizzando l’apposito modello, al soggetto titolare del potere sostitutivo (ad oggi non è stato individuato e quindi trova applicazione l'Art. 2 della Legge 241/90 e s.m.i.), il quale, dopo aver verificato la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, pubblica nel sito web http://www.comune.san-vito-al-tagliamento.pn.it quanto richiesto e contemporaneamente ne dà comunicazione al richiedente, indicando il relativo collegamento ipertestuale.
Tutela dell'accesso civico
Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione dell'Amministrazione o dalla formazione del silenzio.
GC_N.117-2017.pdf | 0.9 M |