OGGETTI RITROVATI - INDICAZIONI GENERALI
Il Codice Civile (artt. 927 e segg.) stabilisce che ogni cosa ritrovata deve essere restituita al legittimo proprietario. Qualora non fosse possibile, il bene deve essere consegnato alla Polizia Locale del Comune ove rinvenuto l’oggetto, indicando le circostanze del ritrovamento.
L’avvenuta presa in carico del bene da parte del Comune viene resa nota mediante la pubblicazione nell’albo pretorio telematico.
Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione nell’albo pretorio, senza che si presenti il proprietario, la cosa oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l'ha trovata. Così il proprietario come il ritrovatore, riprendendo la cosa o ricevendo il prezzo, devono pagare le spese occorse.
Documenti da presentare in caso di ritiro del bene:
- denuncia di furto/smarrimento;
- ricevuta di deposito (per il ritrovatore)
- documento di identità personale;
- ogni altro eventuale documento atto a dimostrare la proprietà del bene.
I beni che non vengono restituiti, ovvero non reclamati dal legittimo proprietario, vengono alienati mediante un'asta che viene resa nota mediante avviso pubblico.
ASTA PUBBLICA - NOVEMBRE 2020
26.10.2020: si avvisa che a seguito dell’entrata in vigore del DPCM 24.10.2020 a contenimento del contagio pandemico da coronavirus COVID-19, l’amministrazione comunale ha ritenuto di rinviare l’asta a data che verrà comunicata appena possibile (in ogni caso dopo il 24.11.2020)