Autentica di copia
L'autenticazione di una copia da presentare agli Uffici della Pubblica Amministrazione al posto degli originali di un documento consiste nell'attestazione del funzionario autenticante (funzionario incaricato dal Sindaco Notaio Cancelliere del Tribunale e Segretario Comunale) alla fine della copia stessa della conformità all'originale del documento esibito per il confronto e la verifica. Se l'originale è depositato presso un Ufficio della Pubblica Amministrazione l'autentica deve essere effettuata dall'Ufficio che ha in deposito l'atto.
Non si possono autenticare: foto copie di un documento già rese conformi all'originale fotocopie di atti non originali fotocopie di assegni.
La copia autentica tiene luogo dell'originale a tutti gli effetti previsti dalla legge.
Il nuovo Testo Unico adottato con D.P.R. n. 445/2000 prevede all´art. n. 19 che l´interessato pur non potendo autenticare da sé la copia di un documento possa però dichiarare il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una Pubblica Amministrazione è conforme all'originale
Requisiti
Si possono autenticare solo copie di documenti originali
Documenti da presentare
Originale e copia unitamente ad un documento di identificazione valido.
Costi
Euro 0, 26 se in carta libera, Euro 0,52 ed una marca da bollo da Euro 14,62 ogni quattro facciate se in carta resa legale. Si ricorda che tutte le copie conformi sono soggette all'imposta di bollo ad eccezione dei casi in cui vi sia una esenzione prevista dalla legge.
Normativa di riferimento
D.P.R. n. 445/2000.