Cancellazioni anagrafiche
La cancellazione dall'Anagrafe della Popolazione Residente viene effettuata:
Per morte compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata;
Per trasferimento della residenza in altro Comune o all'estero nonché per trasferimento del domicilio in altro Comune per le persone senza fissa dimora;
Per irreperibilità accertata a seguito delle risultanze del censimento generale della popolazione ovvero quando a seguito di ripetuti accertamenti opportunamente intervallati nel tempo( UN ANNO) la persona sia risultata irreperibile;
Per i cittadini stranieri per irreperibilità accertata ovvero per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale trascorso un anno dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno previo avviso da parte dell'Ufficio competente con invito a provvedere nei successivi 30 giorni.
I cittadini stranieri che trasferiscono la residenza all´estero devono comunicarlo all´ Ufficio Anagrafe prima del trasferimento.
I cittadini italiani e stranieri che si trasferiscono in un altro Comune si devono recare presso il nuovo Comune di residenza per istruire una pratica di iscrizione anagrafica. Successivamente sarà il nuovo Comune di residenza a chiedere d´ufficio al precedente Comune in cui l´interessato dimorava la cancellazione anagrafica.
Requisiti
Cittadini italiani o stranieri ed essere stati residenti nel Comune.
Tempi massimi di conclusione
20 giorni dal ricevimento della richiesta salvo differimento del termine.
Normativa di rìferimento
L. n. 1228/1954; Regolamento Anagrafico adottato con D.P.R. n. 223/1989; D.P.R. n. 394/1999.